Quando si viene fermati dalla Polizia mentre siamo alla guida del nostro camper, dopo i saluti, di solito la prima frase è: «Prego, fornisca patente e libretto». Se siamo in regola, in pochi minuti si riparte; ma se per sbaglio avessimo qualcosa che non quadra tra categoria della patente e veicolo alla guida, possono sorgere problemi. Diciamo che in passato era tutto molto più semplice: esistevano categorie precise sia per il guidatore che per i mezzi, ed ognuno sapeva cosa poteva condurre; ma con il passare degli anni si sono aggiunte sottocategorie, abilitazioni professionali e alcune varianti sul rinnovo.
La patente di guida, ricordiamo, è un’autorizzazione amministrativa che abilita alla guida in base a requisiti di età (in relazione al tipo di patente e ai veicoli che si conducono), fisici, psichici, tecnici, morali e giuridici. Basta che uno solo di questi venga meno e la patente può essere sospesa, non rinnovata o addirittura revocata. Avendo i requisiti a posto, come camperisti dobbiamo solo stare attenti alle portate, perché molto spesso si incorrono in errori di norme relative alle masse, a pieno carico o trainate.
Sfatiamo la errata interpretazione che se il nostro camper è un 3.500 kg di portata massima, quindi conducibile con patente di categoria B, se arriviamo a 4.000 kg a pieno carico, perché abbiamo esagerato tra carico e accessori andando oltre la portata utile, possiamo comunque viaggiare tranquilli, avendo nel portafogli la patente di categoria C. NO: non è così, la portata massima del veicolo resta sempre quella indicata sul libretto, indipendentemente dalla categoria di patente in possesso; in questo caso, non commettiamo l’infrazione di guida senza patente, ma viaggiando con un mezzo di massa superiore a quello permesso con la patente B, incorriamo nell’infrazione di guida in sovraccarico.
Secondo l'art 169, per veicoli destinati al trasporto di persone che circolano con la massa complessiva a pieno carico superiore a quella indicata sulla carta di circolazione non ci sarà alcuna tolleranza, neanche del 5%.
Dopo la parentesi sui pesi, torniamo alle patenti: le categorie utilizzate dai camperisti sono ben dieci, partendo dalle due varianti di B e aggiungendo le quattro per C e D. Tutto questo perché le meccaniche dei mezzi camperizzati partono dai semplici furgoni per arrivare ai camion, a cui vanno aggiunti i rimorchi, visto che in molti utilizzano i camper in ambito professionale, commerciale e per attività sportive, come nel caso di chi fa delle fiere e trasporta il suo banco su carrello o chi usa il camper per viaggiare tra un circuito e l’altro trasportando auto o moto.
GUIDA ALL’ESTERO
Ma quando guidiamo al di fuori del confine, cosa succede? Partiamo dalla patente;: per periodi inferiori ad un anno, la nostra patente italiana è valida in tutta la Comunità Europea, mentre per recarci al di fuori dell’Europa occorre avere la Patente Internazionale o il Permesso Internazionale, tranne alcune eccezioni come Marocco, Tunisia, Turchia, Paesi che riconoscono il nostro permesso di guida, visto anche il flusso turistico. La maggior parte delle disposizioni che riguardano i documenti e le norme che regolano la circolazione sono frutto di accordi internazionali, a cui l’Italia ha aderito. Tutto cominciò dopo la fine della prima guerra mondiale: lo sviluppo industriale e dei veicoli a motore cominciò nel far circolare persone e merci, da qui la necessità di fissare delle “regole”. La prima convenzione internazionale, siglata a Parigi nel 1926, è la base della più “moderna” di Ginevra del 1949, sostituita a sua volta da quella firmata a Vienna del 1968; insomma, sono tutti accordi d’annata. Le norme sottoscritte a Ginevra nel 1949 sono rimaste tali solo per Stati Uniti, Thailandia e Giappone, ed il documento rilasciato per questi paesi è il Permesso Internazionale, detto anche Ginevra ’49, mentre per tutto il resto del mondo occorre la Patente Internazionale, chiamata anche Vienna ’68. Il Permesso Internazionale ha validità un anno dal rilascio, mentre la Patente Internazionale vale tre anni o fino alla scadenza della nostra patente nazionale di guida; sia Permesso che Patente non sono rinnovabili ed alla scadenza bisogna rifarli dal nuovo.
Cosa occorre per il rilascio? Per entrambi le versioni costi e modulistica sono identici; si compila e sottoscrive il modello TT 746, reperibile presso gli Uffici Provinciali del Dipartimento Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione Civile), pagando un bollettino postale con versamento di 10,20 euro sul C/C 9001 ed un altro di 16 euro sul C/C 4028; i bollettini devono essere quelli prestampati con codice a barre, in distribuzione presso gli uffici postali o consegnati insieme al modello per la domanda, e non sono accettati bollettini di C/C generici e autocompilati; come altra spesa, c’è quella di una marca da bollo da 16 euro. Per le Regioni a statuto speciale (Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta) e per le Province Autonome, come quelle del Trentino Alto Adige, sono previsti importi differenti. Oltre agli attestati di pagamento occorre presentare due fototessera identiche su sfondo bianco, una delle quali verrà autenticata allo sportello dall’impiegato; nel caso di presentazione della documentazione da parte di un delegato, una foto va autenticata in Comune. Completa la documentazione necessaria una fotocopia perfettamente leggibile fronte retro della vostra patente, e la patente originale in visione. I tempi medi per il rilascio sono di quindici giorni circa, con un allungamento abituale nel periodo estivo, per un aumento delle richieste; è possibile attivare la procedura d’urgenza con un ulteriore versamento di 4,5 euro sul C/C 551002, ma non tutti gli uffici accettano questo iter.
L’elenco dei Paesi che accettano la nostra patente di guida è in continuo aggiornamento, in seguito ad accordi bilaterali; il sistema più sicuro per essere informati è di rivolgersi all’Ambasciata o al Consolato della nazione in cui intendete guidare.
In occasione di viaggi in Paesi più “esotici” potrebbe essere richiesto il Certificato Internazionale per Autoveicolo, che come per la Patente Internazionale non è altro che la traduzione in molte lingue dei dati del libretto di circolazione del mezzo. In passato era prassi abituale per accedere ai Paesi asiatici e dell’Europa dell’Est, ma ad oggi questa richiesta - la sua utilità riguardava l’evitare clamorosi errori durante la compilazione da parte dei doganieri locali dei documenti d’importazione temporanea del veicolo - sembra ormai in prescrizione in quasi tutti Paesi del mondo. Per esperienza diretta, gli errori più frequenti riguardavano lo scambio dei numeri del telaio con quelli di motore, con relativa contestazione all’uscita del Paese; o i doganieri negavano l’esistenza della marca del mezzo, come accaduto alla frontiera irakena per il solo fatto che in quel paese non era importato…
Per ottenere Certificato Internazionale per Autoveicolo occorre compilare il modello TT 2119, pagare un bollettino postale da 9 euro sul C/C 9001 ed un altro di 32 sul C/C 4028, allegare fotocopia del documento d’identità, della Carta di Circolazione e del Certificato di Proprietà. Il Certificato di Proprietà all’estero viene anche chiamato Documento di Possesso: se vi viene richiesto, spesso si tratta di una scusa o di un abuso per avere una “mancia” per la restituzione, in quanto non è previsto; tale situazione può verificarsi soprattutto nei porti da parte della autorità doganale ed avere una fotocopia è sempre utile. In caso non siate i proprietari del mezzo, occorre una delega che vi autorizzi all’uso del veicolo, con firma autenticata dal notaio e traduzione autenticata all’Ambasciata o Consolato del Paese interessato. Sempre meglio rivolgervi ad essi per ricevere informazioni precise, perché in questo caso non esiste una regola o una modulistica di riferimento ed ogni Paese si è organizzato in maniera autonoma e differente… Così, giusto per aumentare le difficoltà!
CURIOSITÀ DAL MONDO
Come detto, i conducenti italiani possono mettersi al volante senza restrizioni in tutta l’Unione europea e la nostra patente italiane è fra le migliori al mondo, nella classifica di quelle che possono essere usate in più Paesi con minori restrizioni. Anzi, nella Top Ten globale, stilata tenendo conto di molti fattori (guida senza restrizioni, validità nel tempo, necessità di un permesso internazionale, di test o di restrizioni), i primi tre posti del podio sono occupati da Belgio, Francia e Germania; noi ci piazziamo quarti, a pari merito con Finlandia, Spagna e Svezia. Al contrario, le patenti “peggiori“ sono quelle di Messico, Russia e Cina. I conducenti messicani non possono guidare liberamente in alcuna parte del mondo e solo il Sudafrica consente di convertire dopo un anno la loro patente senza un test. Anche gli automobilisti russi sono soggetti a molte restrizioni all’estero. Unico vantaggio: guida libera per massimo due anni nella confinante Finlandia. Poco “potenti” sono anche le patenti cinesi: l’unico paese in cui i conducenti cinesi possono guidare senza restrizioni è… il Messico. Ma possono convertire la loro licenza senza un test in Sudafrica e nella vicina Hong Kong. In Cina, ricordiamo, non è permessa la guida a nessun conducente di altri Paesi, nemmeno per brevi periodi.
PATENTE B e B96
Autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi i 750 kg. Se tale rimorchio supera 750 kg, ma la massa massima autorizzata derivante da tale combinazione è comunque inferiore a 4.250 kg, allora è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con l’apposito codice comunitario 96, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli (patente B96).
PATENTE BE
Complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg.
PATENTE C1
Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3.500 kg, ma non superiore a 7.500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg.
PATENTE C1E
Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi i 12.000 kg. Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3.500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi i 12.000 kg.
PATENTE C
Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D, la cui massa massima autorizzata è superiore a 3.500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi i 750 kg.
PATENTE CE
Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi i 750 kg.
PATENTE D1
Autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi i 750 kg.
PATENTE D1E
Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg.
PATENTE D
Autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi i 750 kg.
PATENTE DE
Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera i 750 kg