I l tema è stato molto dibattuto e sul punto è stato necessario addirittura l’intervento della Corte Costituzionale, che ha sanato il contrasto esistente tra l’automatismo della revoca in caso di omicidio stradale imposto dal CdS e l’ipotesi alternativa tra revoca e sospensione prevista dalla legge n° 41 del 23/03/2016. Ma procediamo per gradi.
La normativa sull’omicidio stradale è stata introdotta nel 2016, attraverso l’inserimento nel Codice Penale delle fattispecie di reato previste dai nuovi articoli 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime). Il caso giurisprudenziale prende spunto da un procedimento approdato sul banco del GUP (Giudice dell’Udienza Preliminare) del Tribunale di La Spezia, chiamato a decidere nel procedimento che vedeva una persona accusata di omicidio stradale per la morte occorsa al conducente di un altro veicolo coinvolto in un incidente avvenuto di notte. In sintesi, l’imputato, dopo aver fatto rifornimento di carburante, sostava con il proprio furgone a bordo strada senza segnalare in alcun modo la sosta: detto furgone veniva colpito da un altro utente della strada, che non si era accorto che il veicolo fosse fermo, generando un impatto così violento da causare appunto il decesso del guidatore dell’auto poco dopo l’evento! A seguito dell’istruttoria, il Giudice affermava la responsabilità penale del conducente del furgone in sosta, condannandolo alla pena di otto mesi di reclusione ed alla sospensione della patente di guida per due anni: attenzione, si badi bene, sospensione e non revoca automatica!
La misura accessoria della sospensione veniva comminata seguendo l’indirizzo dettato da un’importante pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n 88 del 17/04/2019), nella quale si dichiarava illegittimo il IV periodo del comma II dell’art. 222 C.d.S., poiché non prevedeva la possibilità per il Giudice di applicare la sospensione della patente (in alternativa alla revoca) proprio nei casi indicati dagli artt. 589-bis e 590-bis del C.P. (nel caso in cui non ricorrano, ovviamente, aggravanti quali lo stato di ebbrezza e/o la guida sotto sostanze stupefacenti).
La Corte chiosa affermando che, qualora in un procedimento penale venga riscontrato il reato di omicidio stradale, non deve essere applicata in automatico la sanzione accessoria della revoca della patente; bensì, se non ricorrono circostanze aggravanti, il giudice può alternativamente decidere di disporre la sospensione della patente di guida fino a quattro anni (art. 222, comma II, secondo e terzo periodo: ”Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni”).
C’è da precisare che nel caso esaminato dal Tribunale di La Spezia la sanzione accessoria correttamente applicata è stata quella della sospensione della patente fino a due anni (e non quattro), in quanto in dibattimento erano comunque emerse responsabilità anche a carico del conducente deceduto, il quale non aveva le cinture di sicurezza ed aveva superato i limiti di velocità previsti per quel tratto di strada: la legge n° 41 del 23/03/2016, infatti, prevede che in caso di concorso di colpa la pena possa essere diminuita fino alla metà. Pertanto sono e restano legittime le pene previste dalla Legge n. 41 del 23/03/2016 sull’omicidio stradale, anche se andrebbero incluse come aggravanti qualificanti per la revoca anche altre violazioni, come ad esempio l’eccesso di velocità, almeno per i commi 8, 9 e 9-bis. L’inserimento della garanzia di Tutela Legale nella polizza del veicolo, per venire ora all’argomento proprio di questa rubrica, protegge in tutti quei casi in cui si necessita dell’intervento di un legale o di un perito. È quindi sempre raccomandato di non dimenticare di verificarne l’esistenza nel contratto e richiedere l’eventuale inserimento!