È possibile farsi risarcire se lasciamo il nostro veicolo itinerante in una struttura a pagamento e, al momento del ritiro, lo troviamo “rosicchiato” dai topi?
Buongiorno, il mio camper si trovava in un rimessaggio a pagamento. Purtroppo ha ricevuto la visita dei topi: scarpe, pasta, coperte, lenzuola, qualche cavetto in posti nascosti, tutto danneggiato e rosicchiato. Inoltre, sebbene abbiamo pulito e sostituito tutte le cose danneggiate, ci è rimasta addosso una cattiva sensazione. La mia compagna in particolare non ne vuole più sapere di usare il camper. Credo abbia subito un danno morale. Che tipo di risarcimento possiamo chiedere al titolare del rimessaggio, la cui assicurazione non copre i danni da topi? Grazie e a presto
Giuseppe Alacqua
Mi pare che la prima questione da affrontare è quella della sussistenza o meno di un obbligo di risarcimento da parte del titolare del rimessaggio. La risposta è inequivocabilmente positiva: nel momento in cui parcheggiamo il camper nel rimessaggio e lo diamo in consegna al titolare, questi ne diviene responsabile e tra le parti sorge un contratto di deposito atipico. Perciò, dietro corrispettivo del prezzo da noi pagato, il depositario, cioè il titolare del rimessaggio, ha l’obbligo di custodire il nostro camper e di restituircelo nello stato in cui gli è stato consegnato. Quindi se il camper ha subìto dei danni derivanti dalla scarsa diligenza del custode (nel codice civile si parla di un obbligo di “diligenza del buon padre di famiglia”, art. 1768) che mi appaiono essere tipici in una fattispecie in cui nel rimessaggio circolano topi che invadono i camper, questi danni dovranno essere risarciti. E a nulla vale la circostanza che l’eventuale assicurazione non copra questo tipo di danno, perché se il titolare del rimessaggio ha deciso di risparmiare sulla polizza, le conseguenze dovranno ricadere solo su di lui: l’assicurazione non paga, allora paga il custode! La seconda questione, un po’ più complessa, è quella di quale tipo di danno sia risarcibile. Lo sono sicuramente i cosiddetti danni materiali (o per meglio dire, i danni patrimoniali): i cavi rosicchiati, le suppellettili, i capi di abbigliamento danneggiati dovranno essere ripagati al titolare del camper senza se e senza ma. Per quanto invece riguarda la risarcibilità dei danni non patrimoniali, ci si addentra in un percorso particolarmente accidentato e incerto. Senza voler essere troppo tecnici, basti dire che il danno non patrimoniale - quale potrebbe essere quello che deriva dalla “cattiva sensazione” che al lettore ha fatto venir meno il desiderio di usare il camper - può essere risarcito “solo nei casi determinati dalla legge”, come stabilisce l’art. 2059 del codice civile. Insomma, occorre una specifica norma di legge che riconosca il risarcimento di questo tipo di danno: perché ad esempio deriva da un reato (come le lesioni in un incidente stradale) ovvero si riferisca alla persona e sia costituzionalmente tutelato. E comunque il danno patito deve essere grave e non futile, non può cioè consistere in meri disagi. Quindi, a mio parere, nel caso sottopostoci dal lettore, mentre i danni patrimoniali vanno risarciti, restano difficilmente configurabili e soprattutto dimostrabili dei “fastidi” non patrimoniali.
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Angelo Costa