Il problema dei parcheggi per sole autovetture riportato a galla dal nostro lettore
Gentile redazione, gradirei avere un vostro parere in merito alla seguente questione. Con il mio camper ho avuto una multa perché ho sostato in un parcheggio riservato alle sole autovetture. Avrei pensato di fare ricorso convinto che, per il Codice della Strada, il camper sia equiparato alle autovetture. Facendo però una ricerca su internet ho trovato nel sito polizialocale.com, dedicato agli operatori di polizia municipale, una segnalazione che mi ha confuso le idee. La riporto integralmente: “Autocaravan in sosta su parcheggio riservato alle autovetture: sanzione legittima. Lascia un autocaravan in sosta su un parcheggio riservato alle autovetture e al suo ritorno trova un verbale per violazione degli artt. 7 e 14 C.d.S. Il soggetto propone ricorso evidenziando la totale equiparazione del veicolo sanzionato, l’autocaravan, ad una autovettura e conseguentemente il suo totale assoggettamento alle norme che disciplinano lo stallo di detti mezzi. Secondo i giudici il ricorso è infondato e deve essere respinto. È vero quanto sostenuto dal ricorrente che richiama l’art.185 C.d.S. che testualmente recita ‘I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m, (autocaravan) ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7 sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli’, prevedendo la stessa disciplina e le stesse norme per i conducenti di autovetture o caravan. Tuttavia occorre osservare che l’autorità amministrativa può stabilire che in determinate aree possano parcheggiare solo autovetture e in altre solo caravan purché in presenza di pannello integrativo. Un tanto certamente avviene per scelte amministrative connesse alla zona urbana, alla densità della popolazione, alla circolazione, alla tipologia di strada e ad altre variabili su cui il tribunale non può effettuare alcuna valutazione. Correttamente pertanto la P.A. ha sanzionato la sosta della caravan in quanto in violazione di un chiaro segnale stradale che non consentiva in quella via il parcheggio. Citiamo infine l’art.120 regolamento del C.d.S. lett. c), che recita ‘Il segnale parcheggio per auto può essere usato per indicare un’area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salvo diversa indicazione. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo, tariffe per i parcheggi a pagamento, lo schema di disposizione dei veicoli (sosta parallela, obliqua, ortogonale), nonché categorie ammesse o escluse. Il segnale può esse inserito in quelli di preavviso e di direzione’.
Marcello L. C.
Per risponderle abbiamo chiesto anche il parere del Coordinamento Camperisti che nel corso degli anni ha affrontato ripetutamente la questione delle ordinanze anticamper.
In questo caso però il camperista ha sbagliato a proporre ricorso evidenziando la totale equiparazione del veicolo sanzionato, l’autocaravan, ad un’autovettura e conseguentemente il suo totale assoggettamento alle norme che disciplinano lo stallo di detti mezzi. I giudici infatti respingono tali ricorsi. In questi casi, prima di presentare ricorso occorre acquisire tutti gli atti richiamati nel provvedimento limitativo, nonché acquisire la relazione tecnica. Nel 99% il ricorso così preparato trova accoglimento e/o, prima nella visione di autotutela di ufficio, il comune revoca la limitazione.