Un lettore ha realizzato con pali e telo in PVC una copertura invernale per il suo camper, comunicandola tramite CILA al Comune. Quest’ultimo ora ne richiede la rimozione
Ho realizzato una struttura mobile su ruote formata di tubi di acciaio e un telo in PVC per riparare il mio camper dalle intemperie durante l’inverno (qui sotto in foto). Un tecnico mi ha fatto la cd. CILA, con la quale ho comunicato al mio Comune che avrei realizzato la struttura. Il Comune mi ha risposto che, trattandosi di un’opera provvisoria destinata a “soddisfare un’esigenza meramente temporanea e contingente qual è quella di riparare un camper durante la stagione invernale”, la devo rimuovere completamente entro 90 giorni. Ha ragione l’Ente? Cosa dice la Legge in proposito?
Giovanni Paolo De Martin
Se l’Italia è il paese degli abusi e dei condoni, lasciatemelo scrivere, ciò è anche perché abbiamo una Legge Urbanistica tra le più farraginose, complicate e oscure che mai il legislatore abbia potuto immaginare. E quando una norma è complicata e incomprensibile, diviene difficile interpretarla e applicarla, o ancor peggio forse diventa facile eluderla o aggirarla. Allora, cominciamo col dire che il nostro amico camperista quando ha comunicato al Comune l’inizio dell’attività di costruzione della struttura mobile a copertura del suo camper, ha scelto lui di qualificarla come un’opera precaria. Ma questo genere di manufatti, per l’art. 6 co. 1 lett. e/bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (cd. Legge Urbanistica) nel testo derivante dalla modifica introdotta dall’art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016 (lo dicevo che la materia è astrusa), è diretto a soddisfare “esigenze contingenti e temporanee”. E quindi, in quanto tali, sono destinati a essere immediatamente rimossi al cessare della necessità e - comunque - entro un termine non superiore a novanta giorni. Quindi legittimamente il Comune, applicando la norma indicata dal camperista, gli ha ordinato di rimuovere il manufatto precario, contingente e temporaneo, entro il termine di 90 giorni, al cessare della stagione invernale e dunque dell’esigenza di riparare il camper dalla pioggia e dal gelo. Ovviamente, tutta la procedura potrà essere ripetuta tal quale al sopraggiungere della prossima stagione invernale. Però, siccome la norma è astrusa, forse si sarebbe potuto altrettanto legittimamente ritenere che quella struttura non fosse neppure da qualificare come un’opera precaria ex art. 6 co. 1 lett e/bis… etc. etc. Forse il camperista non ha realizzato alcun manufatto, alcuna attività edilizia. Insomma, forse per quella struttura in ferro e tela non dovrebbe trovare proprio applicazione la Legge Urbanistica perché il montaggio di tubi in acciaio coperti con un telo in PVC potrebbe non rientrare in alcuna delle fattispecie che si definiscono “intervento edilizio”. Potremmo trovarci di fronte proprio a qualcosa che non va in alcun modo qualificato come un “manufatto”, di quelli che l’art. 3 della Legge Urbanistica definisce “interventi di nuova costruzione”. Allora, in tal caso, non occorreva comunicare alcunché al Comune e conseguentemente mettere in moto il meccanismo che ha portato inevitabilmente all’emissione dell’ordinanza di rimozione. Ma come ho detto la norma, che è astrusa, si presta a molteplici interpretazioni.
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