Sosta camper: per quanto tempo? | La posta dei camperisti

Ci sono limiti per la sosta di veicoli in aree attrezzate private?

Sono autorizzata nel mio terreno a esercitare attività di parcheggio auto e camper. La domanda è: per quanto tempo i camper possono sostare? La mia autorizzazione amministrativa tiene conto che il 10% del terreno - circa 500 mq - è da mettere a disposizione di questi veicoli itineranti e come previsto ho anche realizzato carico e scarico.
Liviana T.

Dalla sua richiesta presumo che il suo terreno possa essere definito come Area Attrezzata per la presenza di una zona riservata alla sosta delle autocaravan di cui all’art. 185 del Codice della Strada, istituita in base all’art. 7, comma 1, lettera h. L’Area Attrezzata è sempre munita dell’impianto di scarico di cui all’art. 378 del Regolamento di Attuazione al CDS (altrimenti sarebbe un semplice parcheggio riservato ad autocaravan ma, essendo delle pertinenze stradali, è camper camperlife area sosta soggetta al codice della strada). Pertanto è consentita la sosta delle autocaravan nei limiti dettati dall’art. 185 comma 2 del Codice della strada.
La sosta può essere soggetta a limiti di tempo (es. 48, 72 ore).
Ordinariamente in tali aree, salvo diverse indicazioni previste dai regolamenti comunali, è vietata la situazione di campeggio, benché spesso sia tollerata dalle autorità locali.
Concludendo, di solito la sosta delle autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore a 72 ore dal momento dell’insediamento.
Naturalmente se la sua struttura prevede il pagamento dei servizi, come quello per la sosta, questa può prolungarsi per il periodo pattuito con il pagamento.
Ben diversa la situazione se il suo terreno è integrato da servizi minimi e/o accessori (come bar, ristorante), da strutture di smaltimento igienico-sanitario e, naturalmente, degli spazi minimi per le piazzole, che consentono di definirlo come struttura ricettiva dove è ammessa la situazione di campeggio nei limiti della Legge Regionale e del regolamento dell’Area.
La struttura ricettiva all’aria aperta in questo caso è autorizzata localmente dai comuni in base alle facoltà loro concesse dalla stessa legislazione regionale, destinate ad accogliere turisti provvisti di mezzi mobili di pernottamento (vale a dire esclusivamente autocaravan ed eventualmente caravan).
Come nei campeggi, anche nelle aree di sosta vige l’obbligo di registrazione delle presenze, il che è finalizzato alle eventuali previsioni della LR a fini statistici, ma anche per l’applicazione dell’art. 109 del TULPS (Testo unico leggi di Pubblica Sicurezza).
Per ulteriori delucidazioni e chiarimenti, ma anche per attrezzare ulteriormente la sua struttura, può rivolgersi a Progetto Aree Group di Promocamp (tel. 0372/729238, info@promocamp.com, www. promocamp.com).

 

Redazione Camperlife