Un lettore ci chiede se un’area privata ma aperta al pubblico sia da considerarsi parcheggio pubblico o meno. E quindi chiede se su quel suolo, dove ha intenzione di lasciare il suo mezzo per tre mesi, può sospendere l’assicurazione senza incorrere in sanzioni.
Buongiorno, mi sapreste dire se stando fermi in area sosta (non comunale e tutta recintata) per tre mesi posso sospendere l’assicurazione? Specifico che si tratta di un’area sosta camper attrezzata di un privato cittadino ma ovviamente accessibile a tutti. Non so se, con queste caratteristiche, possa essere considerata come parcheggio pubblico. È la prima volta che ci capita di lasciare il veicolo fermo in un’area attrezzata e l’impiegata dell’ufficio della mia assicurazione non ha saputo darmi chiarimenti. Naturalmente voglio essere certa di non incorrere in eventuali sanzioni in caso di controlli. Mi potreste aiutare? Vi ringrazio
Modesta C.
Partiamo chiarendo un concetto: che cos’è un’area privata. La domanda può sembrare semplice, ma non la sua risposta. La definizione in ambito di circolazione vede in alcuni casi l’area privata equiparata a quella pubblica. È possibile affermare con certezza che può essere considerata pubblica quell’area privata dove trovano effetto ed applicazione la Legge 990/69, il Codice della Strada e il Codice Civile. In giurisprudenza una tra le recenti definizioni afferma che “... (omissis) un’area deve essere definita pubblica con riferimento all’effettiva destinazione all’uso, indipendentemente dall’appartenenza del luogo al demanio (omissis)”. Accertato questo aspetto, dobbiamo approfondirne altri. Nella maggior parte dei casi la sospensione del contratto di assicurazione viene richiesta per allungarne il periodo di scadenza, spesso senza immaginare il rischio che si corre non solo per il proprio mezzo ma in particolar modo nei confronti di eventuali danni a terzi nel momento in cui il contratto è sospeso. Infatti con la “sospensione” vengono a decadere tutte le coperture (Rca ed accessorie) inserite in polizza. E non dobbiamo dimenticare che la maggior parte dei danni si ha proprio nel momento in cui il veicolo è fermo. Per meglio far capire basti pensare ad un eventuale incendio con conseguenti danni a terzi, od anche un furto totale o parziale che sia. In questi casi comunque non mancano rimostranze da parte del proprietario, anche se il fatto che la sospensione faccia decadere tutte le coperture non è certo un segreto nè una novità. In linea di massima l’obiezione che più spesso viene fatta dai proprietari di camper a noi assicuratori è la seguente: “io ho stipulato la sola garanzia di RCA, ricovero il mio camper in un rimessaggio o nel giardino di casa, pertanto posso mettere il contratto tranquillamente in sospensione”. Ma anche in questo caso possiamo incorrere in danni involontariamente cagionati a terzi (ad esempio se il veicolo si sfrena). Che il nostro veicolo si trovi su un’area privata o pubblica, siamo comunque noi i responsabili di eventuali danni che può arrecare! Questo ci dovrebbe far riflettere, ci dovrebbe far comprendere l’importanza di essere sempre assicurati, di avere delle coperture idonee a tutelarci e tutelare. Il consiglio è quello di verificare che nel proprio contratto RCA sia prevista l’estensione di copertura anche per le aree private, prendere in considerazione l’inserimento di garanzie accessorie a propria tutela e nei confronti di terzi (come ad esempio incendio, furto, rc incendio, rc inquinamento, eventi naturali etc) e, se proprio si vuol mettere in sospensione il contratto, analizzare attentamente tutte le situazioni. “Allungare“ una scadenza può crearci delle serie difficoltà se non attentamente valutate!
Per qualsiasi ulteriore specifica o informazione potete contattarmi tramite la redazione CamperLife o scrivendo a etoninelli@toninelli.srl