Re-immatricolare una caravan: un'Odissea | La posta dei camperisti

Una caravan immatricolata all’estero può circolare in Italia? Quali sono le procedure da seguire?

Salve, mio cognato di nazionalità polacca ha regalato e portato qui a Roma a sua sorella (mia moglie) una roulotte regolarmente immatricolata e assicurata in Polonia. Per poterla usare cosa devo fare? Devo nazionalizzarla? E quanto tempo ho per fare questa cosa? Grazie.
Fabrizio

Per prima cosa è bene puntualizzare che l’articolo 132 del Codice della Strada indica che i veicoli immatricolati all’estero non possono circolare in Italia per un periodo superiore ai dodici mesi altrimenti è necessaria la re-immatricolazione. Per far questo è consigliabile utilizzare lo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) presente su tutto il territorio nazionale presso le unità territoriali dell’ACI (PRA), gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile camper camperlife rivista camper (UMC) e le delegazioni degli Automobile Club e gli studi di consulenza automobilistica (agenzie pratiche auto) abilitati al servizio. Quindi, per chi vuole trasferire in Italia un veicolo o un rimorchio - e perciò anche un caravan - acquistato all’estero, deve provvedere dapprima all’immatricolazione del suddetto presso una sede della Motorizzazione Civile e successivamente all’iscrizione dello stesso presso il Pubblico Registro Automobilistico (comunemente chiamato PRA). Per poter adempiere a questi obblighi, occorre possedere la documentazione necessaria per presentarla presso gli uffici competenti. Nel caso di un veicolo usato immatricolato in via definitiva con targa civile in uno stato membro della UE, come appunto la caravan che le è stata donata, dal momento che è già stato autorizzato a circolare in un paese comunitario, ha i requisiti per circolare in un qualsiasi altro stato della Comunità. L’immatricolazione in Italia costituisce, pertanto, una re-immatricolazione sulla base del documento di circolazione definitivo rilasciato dall’autorità del paese da cui il veicolo proviene. In base a recenti disposizioni, non è più necessario sottoporre il veicolo usato all’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (collaudo) previsti dall’art. 75 del C.d.S. a condizione però che dalla documentazione scaturisca la validità dell’ultimo controllo tecnico eseguito all’estero. In pratica, un veicolo usato per essere immatricolato in Italia, deve essere in possesso del documento che attesti l’avvenuta radiazione eseguita dai competenti uffici esteri e della revisione in corso di validità. Se quest’ultima è scaduta, il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova presso gli uffici della Motorizzazione Civile prima della nuova immatricolazione in Italia. In questo caso occorrerà eseguire un versamento sul C.C.P. 9001 intestato al Dipartimento dei Trasporti Terrestri. La domanda di immatricolazione va compilata su modulistica (modello TT 2119) distribuita gratuitamente presso gli uffici del D.T.T. (Dipartimento per i trasporti terrestri) allegando la documentazione richiesta (carta di circolazione dello Stato estero di provenienza del veicolo oppure documento che la Direzione della Motorizzazione Civile riterrà idoneo per l’immatricolazione del veicolo in Italia) e va consegnata al P.R.A. per l’iscrizione del veicolo (già iscritto presso altri Registri) nei suoi archivi. Se il titolare della nuova Carta di circolazione, come nel suo caso, è diverso dal titolare estero, occorre anche una dichiarazione unilaterale di vendita redatta sul mod. NP-2 (stampato per la presentazione al P.R.A. di questa pratica), autenticata dal notaio. Oppure più semplimente, con una scrittura privata completa di sottoscrizioni autenticate del venditore e dell’acquirente. La trafila appena descritta ha un costo che varia a seconda della provincia di residenza e del tipo di targa. Tra importi fissi ed imposte di bollo si parla comunque di almeno 100 euro che possono aumentare dando l’incombenza ad una agenzia di pratiche auto. Naturalmente per circolare dovrà anche assicurare la caravan. Quest’ultima, in movimento, “prende” l’assicurazione del veicolo trainante. In pratica, il gancio di traino oltre ad essere regolarmente installato sull’auto che trainerà la caravan, sarà segnalato anche nel contratto di assicurazione della vettura. A seconda della Compagnia Assicurativa, il costo può essere già compreso nella polizza stipulata o crescere fino a un massimo del 5%. Quando invece la caravan non è agganciata all’auto trainante, l’assicurazione obbligatoria, dal costo di circa 30 euro, copre solo il rischio statico; ad esempio per danni causati spostandola manualmente dopo averla sganciata dalla vettura.

 

Redazione Camperlife