Nel 2015 è iniziato il processo di digitalizzazione dei documenti relativi all’assicurazione. Ora l’attestato di rischio, non più cartaceo da tempo, è divenuto anche dinamico. Cosa significa nel dettaglio?
Buongiorno a tutta la redazione, durante un dibattito ho sentito parlare dell’attestato digitale dinamico. Potreste spiegarmi cos’è e cosa cambia per noi assicurati? Grazie per la delucidazione.
Marco - posta elettronica
Dobbiamo tornare indietro di qualche anno e ricordare che nel 2015 era stato fatto il primo passo verso una grande innovazione: l’abbandono del formato cartaceo per passare al cosiddetto “attestato di rischio digitale”. Ma già si respiravano nell’aria altri cambiamenti, lasciati sicuramente al futuro solo per affinarne l’applicazione. E così è stato. Non solo per l’attesto di rischio ma per tutta la digitalizzazione dei documenti, oltre all’interfaccia di molteplici Banche Dati. Con i provvedimenti n. 71 e 72 del 16 aprile 2018 l’Ivass ha disciplinato le nuove regole sull’Attestato di Rischio rendendolo oltre che digitale anche dinamico. L’evoluzione di questo importante documento nasce dall’esigenza di una ulteriore regolamentazione ed in particolar modo dalla necessità di valutare correttamente la sinistrosità degli assicurati. Infatti con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni (previste per il 1° giugno 2018 per tutti i contratti in scadenza dal 1° agosto 2018, facendo eccezione per le posizioni con durata temporanea e l’estensione a 10 anni della tabella di sinistrosità pregressa, che andranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2019) verranno valutati diversamente il numero di sinistri denunciati in un dato periodo di tempo, pagati a ridosso o dopo la scadenza del contratto, anche nel caso in cui l’assicurato abbia nel frattempo cambiato Compagnia di Assicurazione (c.d. sinistri tardivi). Nell’occasione sono stati chiariti i dubbi interpretativi dell’attuale normativa che creavano divario nel trattamento degli assicurati tra le varie compagnie, oltre a portare beneficio a determinate categorie fino ad oggi trascurate (si pensi ad esempio a conviventi di fatto e uniti civilmente, veicoli intestati a portatori di handicap, veicoli oggetto di leasing). Il nuovo attestato digitale dinamico sarà attivo e rilasciato per ogni tipologia di forma tariffaria con cui si è stipulato il contratto (tariffa fissa, bonus malus o franchigia), valorizzando i sinistri degli ultimi 10 anni anche se relativi a polizze temporanee. Non varia invece l’attuale normativa sull’assunzione di un nuovo contratto da parte delle Compagnie, confermando che per poter attribuire la classe di merito universale (CU), la validità dell’attestato di rischio è di 5 anni. Seppur non se ne necessiti la presentazione nel caso di cambio di Compagnia (se non per casi particolari) rimane legittimo l’invio da parte della propria Impresa di Assicurazione dell’attesto di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza, invio che potrà essere richiesto anche in via telematica o aderendo direttamente all’area dedicata alla clientela “home insurance” (la stampa cartacea può essere eventualmente richiesta al proprio intermediario). I cambiamenti sono evidenti e porteranno benefici agli assicurati virtuosi riducendo così al minimo i comportamenti fraudolenti.
Per ulteriori approfondimenti potete contattarmi tramite la redazione CamperLife o scrivendo direttamente a etoninelli@toninelli.srl