Non è tutto oro quel che luccica

Fatta la legge, trovato l’inganno: mai detto popolare fu più appropriato nel caso dei pronunciamenti dei giudici a favore dei camperisti.

Per illustrare meglio il concetto, cito la sentenza del giudice amministrativo di Trento ed una nota della Direzione Generale dei Trasporti Terrestri, facente capo al Ministero delle Infrastrutture. La sentenza riguarda il caso di due stalli riservati ad autocaravan dove il comune aveva imposto una sosta massima di tre ore, mentre in quelli riservati alle autovetture ed alle moto non vi erano limiti di tempo. Questo, secondo il giudice, generava disparità di trattamento in quanto i camper, se si appoggiano solo sulle proprie ruote, non emettono effluvi liquidi o gassosi e non occupano la sede stradale in misura eccedente l’ingombro del veicolo stesso, sono equiparati alle vetture. Sentenza più che giusta, pronunciata tenendo presente l’art. 185 del Codice della Strada. Tuttavia, anche se non si scaricano fluidi e non si aprono verande, le autocaravan si prestano a soste prolungate nel tempo e nelle zone in cui gli spazi di parcheggio sono limitati ed esiste un flusso circolatorio notevole, i sindaci possono comunque limitarne la durata della permanenza, applicando però lo stesso concetto anche alle altre tipologie di veicoli. In realtà quindi, per i camperisti non è cambiata di molto la situazione, ma in compenso è peggiorata quella delle altre tipologie di veicoli; si sa, “mal comune, mezzo gaudio”.

La nota del Ministero riguarda invece l’illegittimità delle sbarre limitatrici dell’altezza che non sono previste da nessuna norma giuridica. In realtà però, la nota dice anche che sono tali se non sussistono valide ragioni connesse alla tutela del patrimonio stradale o esigenze di carattere tecnico. E lo sono anche nel caso siano utilizzate per limitare l’accesso ai camper, ma solo quando non sussistano motivazioni particolari dettate da esigenze di circolazione o da caratteristiche strutturali della strada. Come si può notare, l’ultima parola spetta sempre ai sindaci ed infatti non vi è giudice o ministero che possa limitare la discrezionalità ultima delle amministrazioni comunali in fatto di circolazione stradale nelle località da essi amministrate. Giudici e ministero possono certamente stabilire principi a cui tutti sono tenuti ad attenersi, ma non possono sostituirsi al sindaco nelle questioni specifiche riguardanti il traffico veicolare del Comune. Appunto: fatta la legge, trovato l’inganno.

Buon viaggio a tutti

Roberto Serassio