Se un pedone viene investito mentre attraversa la strada, ha sempre ragione? La risposta non è scontata, anzi possiamo dire che non sempre il diritto è dalla sua parte.
Al proposito, è utile innanzitutto evidenziare come la legge n. 156/2021 (di conversione del c.d. Decreto Infrastrutture) abbia apportato una modifica importante all’articolo 191 del C.d.S. a maggior tutela dell’utente debole della strada, ovvero il pedone tradizionale, le persone disabili e le donne incinta. La nuova previsione noramativa, infatti, sancisce di fatto in capo al conducente del veicolo non l’obbligo di fermarsi, bensì di dare la precedenza ai pedoni, anche quando compiono una eventuale manovra di svolta al fine di entrare in un’altra strada dove si trovano gli attraversamenti.
Testualmente il nuovo art. 191 statuisce che: “Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, I conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni in transito sull’attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio”.
Questa aggiunta letterale e sostanziale del “nelle sue immediate prossimità” (non presente nel vecchio dettato normativo) amplia, di riflesso, i casi di responsabilità dei conducenti dei veicoli. Tale “innovazione” ben si sposa con quanto statuito dall’art. 2054 del Codice Civile il quale postula, in questi casi, una sorta di presunzione di responsabilità automatica in capo al conducente, salvo che, che quet’ultimo, non “riesca a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, e che il comportamento del pedone sia stato imprevedibile, improvviso ed anomalo.
Di contro resta fermo quanto indicato nell’art. 190, comma II° del Codice della Strada, che stabilisce l’obbligo per il pedone, all’atto dell’attraversamento della carreggiata, di prestare “l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”. Tutto ciò premesso, si pensi ora a chi attraversa ben al di fuori delle strisce pedonali o, ancora peggio, a chi impegna con la sua presenza la strada senza guardare, magari impegnato a utilizzare lo smartphone: in questi casi a chi va attribuita la responsabilità del sinistro? Negli ultimi tempi (e prima dell’introduzione della L. 156/2021) la giurisprudenza aveva allargato molto le maglie della responsabilità di chi attraversa distrattamente o lontano dalle strisce pedonali. Sul punto, possiamo citare la sentenza 380/2019 del Tribunale di Trieste che ha attribuito l’80% di responsabilità del sinistro ad una donna investita, in quanto la stessa aveva attraversato senza guardare, poiché intenta a parlare al cellulare.
Ma possiamo riportare brevemente anche la pronuncia della Corte di Appello di Milano che con la sentenza 2547/2019 ha addebitato la responsabilità a due uomini (investiti) che in provincia di Ferrara hanno attraversato la strada in prossimità di un’area di servizio sotto la pioggia, con abiti scuri ed in evidente stato di ubriachezza: appare evidente, come riporta anche il dispositivo della sentenza, che i pedoni avevano notevolmente sottostimato il rischio nell’attraversamento. I casi sopra riportati non autorizzano ovviamente il conducente ad investire il pedone “distratto”, se riesce a vederlo con anticipo tale da poterlo evitare (infatti, come già indicato, la responsabilità del conducente è esclusa solo quando la presenza del passante è inevitabile, anomala ed improvvisa): ad ogni modo continuiamo a pensare che sarà il caso concreto, le prove prodotte ed il processo a stabilire di chi è (ed in che misura) la responsabilità del sinistro. Altri parametri presi in considerazione dai giudici per il bilanciamento della responsabilità in questi specifici casi sono la distanza dalle strisce, la velocità di marcia, la visibilità e in generale le circostanze di luogo e di tempo (giorno, notte, sole, nebbia, ecc) in cui avviene il sinistro. Rimane importante, quindi, durante l’attraversamento pedonale, prestare la stessa diligenza come chi è alla guida di un veicolo poiché, come si è visto, entrambe le figure potrebbero vedersi attribuire la responsabilità del sinistro