La risposta dell'assicuratore in materia di responsabilità in caso d'incidente
La risposta è facile: no! Non sempre ha la ragione, ma andiamo per gradi. Seppur vero che l’art. 2054 del Codice Civile preveda in questi casi una sorta di presunzione di responsabilità automatica in capo al conducente, a meno che quest’ultimo non “riesca a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, e che il comportamento del pedone sia stato imprevedibile, improvviso ed anomalo; di contro è anche vero, però, che l’articolo 190, comma II° del Codice della Strada, stabilisce l’obbligo per il pedone, all’atto dell’attraversamento della carreggiata, di prestare “l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”.
Tutto ciò premesso, si pensi ora a chi attraversa fuori dalle strisce pedonali o, ancora peggio, a chi attraversa la strada senza guardare per parlare o comunque guardare lo smartphone: in questi casi a chi va attribuita la responsabilità del sinistro?
Negli ultimi tempi la giurisprudenza ha allargato molto le maglie della responsabilità di chi attraversa distrattamente, a causa dello smartphone o lontano dalle strisce pedonali.
Sul punto possiamo citare la Sentenza 380/2019 del Tribunale di Trieste che ha attribuito l’80% di responsabilità del sinistro ad una donna investita, in quanto la stessa aveva attraversato senza guardare, poiché intenta a parlare al cellulare.
Ma possiamo riportare brevemente anche la pronuncia della Corte di Appello di Milano che, con la Sentenza 2547/2019, ha addebitato la responsabilità a due uomini (investiti) che in provincia di Ferrara hanno attraversato la strada in prossimità di un’area di servizio sotto la pioggia, con abiti scuri ed in evidente stato di ubriachezza: appare chiaro, come riporta anche il dispositivo della sentenza, che i pedoni avevano notevolmente sottostimato il rischio nell’attraversamento.
I casi sopra riportati non autorizzano ovviamente il conducente a non prestare la dovuta attenzione e diligenza così da poter evitare l’impatto (infatti, come già indicato, la responsabilità del conducente è esclusa solo quando la presenza del passante è inevitabile, anomala ed improvvisa). Ad ogni modo sarà il caso concreto, le prove prodotte ed il processo a stabilire di chi è (ed in che misura) la responsabilità del sinistro.
Altri parametri presi in considerazione dai giudici per il bilanciamento della responsabilità in questi specifici casi sono, ad esempio, la distanza dalle strisce, la velocità di marcia, la visibilità e in generale le circostanze di luogo e di tempo (giorno, notte, sole, nebbia, ecc. ecc.) in cui avviene il sinistro.
È importante, quindi, durante l’attraversamento pedonale, prestare quantomeno la c.d. ordinaria diligenza, poiché, come si è visto, il pedone “distratto” rischia oltre il danno pure la beffa, ovvero di vedersi attribuire gran parte della responsabilità del sinistro.
Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattarmi tramite la redazione di CamperLife, oppure direttamente scrivendo a:
.
Si ringrazia per la collaborazione alla realizzazione dell’articolo Giacomo Guasconi, collaboratore presso Toninelli Srl Agenzie di Assicurazioni