Quali sono le conseguenze pratiche per il veicolo sottoposto al fermo amministrativo e quali sono i vincoli relativamente ai fini assicurativi?
Vorrei condividere la mia esperienza. Ho acquistato un veicolo usato sul quale, a mia insaputa, era presente un fermo amministrativo. Sono stato coinvolto in un piccolo tamponamento ... e da lì si è scatenata una Odissea … spero che nessuno si trovi in futuro nella mia situazione.
Il fermo amministrativo autoveicoli ex Equitalia, meglio conosciuto come il c.d. “ganasce fiscali”, è una delle procedure cautelari più comuni. Consiste nell’ inviare al debitore formale comunicazione per il mancato pagamento della cartella esattoriale (precedentemente notificata, nella quale è previsto il termine di 60 giorni per effettuare il pagamento del debito iscritto a ruolo), notificando il fermo amministrativo su uno o più veicoli a motore (in base all’ entità del debito) di proprietà del debitore. È molto importante sapere che, dal ricevimento del “fermo amministrativo”, i veicoli interessati del procedimento non potranno circolare. Se il pagamento di quanto dovuto avviene entro 30 giorni dalla notifica, il procedimento cautelare decade. In caso contrario, oltre a procedere all’ iscrizione del fermo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), il veicolo può essere pignorato e venduto all’ asta. Il contribuente può richiedere la dilazione del suo debito (così detta rateizzazione): il pagamento della prima rata consente di bloccare la procedura di fermo amministrativo, potendone richiedere la sospensione. Questo consentirà di poter nuovamente circolare con il veicolo interessato (ma solo se verranno rispettati i pagamenti concordati con la rateizzazione). I veicoli sottoposti a “ganasce fiscali” possono essere regolarmente venduti, ma non potranno essere posti in circolazione se non viene saldato il debito. Pertanto, prima di procedere all’ acquisto di un veicolo usato è bene accertarsi, tramite visure al PRA, sullo stato del mezzo oltre al rilascio/ inserimento di idonee dichiarazioni da parte del venditore sul contratto a tutela della compravendita.
E per quanto riguarda l’assicurazione, cosa succede per i mezzi sottoposti a fermo amministrativo? Se il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è parcheggiato in un box o in un’area privata non c’è alcun obbligo; se invece è in sosta su strada pubblica deve avere perlomeno la garanzia RCA attiva come da normativa vigente (fermo restando però il divieto di circolazione). Il consiglio è quello di ricoverare i veicoli oggetto di fermo amministrativo in zone private (coperte o non), in quanto le compagnie di assicurazione potrebbero non risarcirebbe eventuali danni in quanto il veicolo non avrebbe dovuto circolare.
In caso di circolazione del veicolo con le c.d. “ganasce fiscali” non si rischia solo in caso di incidente: il mancato rispetto del divieto di circolazione fa scattare il sequestro del veicolo e una sanzione amministrativa di importo tra 1.988 e 7.953 euro. Spesso capita che si cerchino degli escamotage per sopperire alle “ganasce”, magari facendo un passaggio di proprietà “fittizio” tra coniugi … ma perchè sia valido è necessario che questa avvenga prima della notifica del preavviso di fermo!
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