Una compravendita tra privati che ha rivelato problemi nascosti e la lunga odissea burocratica per l’aggiornamento sulla carta di circolazione del montaggio di sospensioni ad aria aggiuntive
Infiltrazioni nel camper
Ho acquistato il 30 novembre un camper da un privato per 12mila euro. Non ho firmato nessun contratto di compravendita, ma solamente il versamento della caparra prima di andare al Pra. Dopo 9 giorni con la prima pioggia mi sono accorta di avere delle infiltrazioni che al momento dell’acquisto non erano visibili. Ho subito avvisato il venditore che avevo tastato delle zone molli. Subito mi dice che loro non hanno mai avuto problemi. A metà dicembre acquisto un igrometro e comincio a testare in tutto il camper le zone di umidità.
Il risultato è che in bagno una parete è marcia, mezzo tetto da rifare, come pure il gavone posteriore che mi obbliga a rifare tutto il retro del camper. Mando sempre al venditore foto e continuano a negare che non sanno niente. Per ultima cosa, volevo togliere un adesivo presente esternamente sulla mansarda e mentre lo tolgo mi accorgo che sotto, coperto con lo scotch, c’è una bella crepa. Ho tentato di fare un patteggiamento verbale col venditore chiedendo almeno di dividere tutte queste spese per rendere il mezzo idoneo all’uso, ma non vogliono saperne! Ho versato 12 mila euro che con questi difetti declassa di molto il valore.
Parliamo di riparazioni pari a 7 mila euro. La mia intenzione è di andare per via legale. Per prima cosa faremo con un legale una lettera per un patteggiamento. Ma se non accettano ho qualche possibilità che mi venga versata la colpa per non aver controllato bene il camper? Io in buona fede mi sono fidata di loro, ma qui i danni rendono il mezzo non idoneo all’uso. Su che cosa loro potrebbero difendersi e non trattare o pagare il danno?
Grazie mille, Lettera firmata
Cara Anna, non per scoraggiarla, ma nella compravendita tra privati, a fronte di probabile - ma non certa - maggior convenienza economica dell’acquisto, c’è lo svantaggio della mancanza di una garanzia articolata e completa, che appunto rende la vendita tra privati molto più favorevole per chi vende.
Ma analizziamo il suo problema. Tra privati secondo il codice civile (art. 1490) il venditore deve garantire che la cosa sia immune da vizi tali da renderla inidonea all’utilizzo cui è destinata e di conseguenza da diminuirne significativamente il valore. Un bagno e zone limitrofe ammuffite e con infiltrazioni come nel suo caso sono senza dubbio un vizio tale da rendere il camper inidoneo all’uso o da ridurne in modo apprezzabile il valore. Insomma, l’obbligo di prestare la garanzia c’è. La circostanza poi dell’adesivo sulla mansarda che nascondeva una crepa rientra esattamente tra i vizi “occulti”; nel senso che lei come compratore, al momento della conclusione del contratto non poteva averne conoscenza.
Ma ecco le note negative. Il compratore ha l’obbligo di denunciarlo nel termine brevissimo di otto giorni dalla scoperta con una raccomandata a/r (art. 1495 c.c.). A quanto scrive, lei però non ha comunicato la sua scoperta del vizio nei fatidici otto giorni. Questa è la regola generale, che però è derogabile tra le parti. E a questo serve la formula “visto e piaciuto” la quale sottintende che il compratore ha visto l’oggetto che intende acquistare, che gli è piaciuto (valutando le sue condizioni e il suo reale stato) e che quindi lo acquista consapevole dei pregi e dei difetti eventuali.
Inoltre, il privato che le ha venduto il camper, non essendo un professionista esperto della materia, può affermare che neppure aveva conoscenza delle infiltrazioni del camper che ha venduto, salvo forse il vizio occulto dell’adesivo applicato per mascherare la crepa, ma nel contesto dei difetti che lei ha riscontrato è ben poca cosa.
Per tutti i lettori ricordiamo che è sempre buona regola controllare che il camper o qualsiasi altro bene sia immune da vizi facilmente riconoscibili prima di procedere con l’acquisto e in particolare nel caso di compravendita tra privati.
Odissea per regolarizzare le sospensioni ad aria
Salve, sono un vostro lettore di fresca data, diciamo che mi sono riavvicinato al mondo del camper da poco più di un anno dopo dieci anni di assenza. Da un po’ di tempo penso di noleggiare un camper per una vacanza con tutta la famiglia e durante una visita in concessionaria per prenotare il camper a nolo, ci siamo imbattuti in un bellissimo mezzo e, come si dice in questi casi: amore a prima vista.
Neanche una settimana e ci siamo regalati la nostra dimora viaggiante; un Rimor Europeo 89 del 2012, su base FIAT Ducato X250, 2.3 multijet 130cv, con all’attivo solamente 25.000 km allestito di tutto punto. Premesso che noi abbiamo 3 bambini piccoli e la disposizione e gli spazi di questo mezzo sono l’ideale per il nostro utilizzo. Subito però ho notato che il mezzo tendeva a coricarsi sul posteriore, visto lo sbalzo pronunciato (circa 200cm dall’asse posteriore) ed un’inevitabile alleggerimento dell’anteriore, con fastidiosi beccheggiamenti laterali durante i sorpassi autostradali.
Fatte le dovute ricerche su vari forum, mi sono convinto a far installare subito delle sospensioni ad aria aggiuntive; nello specifico delle Goldschmitt con manometri anteriori su plancia e compressore a bordo. A dir poco sono entusiasta della scelta, mezzo stabile, mai rigido e con la possibilità di livellare il mezzo durante le soste. Però ahimè, come ogni bella storia ha il suo “lupo cattivo” che nel mio caso è rappresentata dalla Motorizzazione Civile.
Da buon cittadino, volevo che le nuove sospensioni fossero trascritte sul libretto di circolazione. E da qui la mia prima domanda: la normativa ne dichiara l’obbligo di iscrizione? O è solo un mio eccesso di zelo? Per continuare, mi reco alla motorizzazione per prendere appuntamento portando con me il libretto del mezzo, il nulla osta di FIAT (generico per il tipo di chassis X250) per le specifiche sospensioni, l’autorizzazione del rivenditore di Goldschmitt che autorizza l’installatore ad eseguire il lavoro e ovviamente la certificazione di lavorazioni fatte a regola d’arte dell’installatore.
Ero tranquillo; doveva essere una passeggiata, invece in prima battuta il responsabile della motorizzazione mi dice che sul mio libretto alle lettere D.1 e D.2 non c’è scritto che il mio mezzo è un Fiat Ducato X250, bensì che il mio è un Rimor AXA 63E3 A e che inoltre il nulla osta deve essere presentato in originale con la specifica del numero di telaio del mezzo e solo di quello, non un generico. Da agosto, cioè da quando ho iniziato il mio iter, ho pure inviato alla Rimor la richiesta per avere il nulla osta, visto che secondo il responsabile della M. C. erano loro a doverlo fare. La risposta è che quel tipo di sospensione non è concepita nella loro omologazione e quindi non rilasciano il nulla osta.
Sono quindi a chiedere dove ho sbagliato e se voi conoscete la procedura corretta per la regolarizzazione, perché mi ritrovo che a pochi mesi dal decadere dalla possibilità di riportare sul libretto le sospensioni, (7 anni dalla prima immatricolazione), non ho la possibilità di mettermi in regola e sinceramente mi sembra così assurdo dover fare una trafila così gravosa per un accessorio che migliora solamente la sicurezza mia, della mia famiglia, come del resto degli altri utenti.
Distinti saluti, Walter Moser
Partiamo dalla sua prima domanda. Si, le sospensioni pneumatiche aggiuntive sono da registrare sulla carta di circolazione, come del resto tutte le modifiche delle caratteristiche tecniche del veicolo (articoli 75 e 78 del Codice della Strada) devono essere sottoposte a “visita e prova” presso la Motorizzazione competente in base alla sede dell’officina che ha effettuato i lavori.
Nel suo caso viste le difficoltà, abbiamo contattato direttamente la Goldschmitt Italia con sede a Busa di Vigonza (PD) - www.goldschmittitalia.it - in merito al suo problema. Stando a quanto ci è stato confermato, contatti direttamente l’azienda (info@goldschmittitalia.it) per concordare con loro un appuntamento presso la Motorizzazione Civile di Padova che ha competenza territoriale con la sede della Goldschmitt Italia e ha già accettato la documentazione relativa alle sospensioni ad aria aggiuntive per il Fiat X250 da lei acquistate.