Fake news o realtà? | L'assicuratore risponde

La sospensione dei contratti RCA ci consentirebbe di recuperare la copertura della polizza per il periodo di inutilizzo del nostro mezzo. Ma di recente la Corte Europea ha depositato una sentenza che pare rendere illegale tale pratica. Visto che il diritto comunitario prevale su quello nazionale, cosa succede in Italia?

La regolamentazione della “sospensione” delle polizze RCA, a seguito anche e soprattutto delle recenti decisioni della Corte Europea in materia, è un argomento che richiama l’attenzione  di molti utenti. Partendo dalla sua definizione, possiamo affermare che la clausola della sospensione nell’assicurazione RCA è l’opzione contrattuale che permette di recuperare la copertura della polizza per tutto il tempo in cui il mezzo non viene posto in circolazione: in pratica, il contraente e la compagnia si accordano per la temporanea interruzione delle garanzie assicurative a determinate condizioni.

Attualmente, l’assicurato che intende sospendere il contratto dovrà restituire alla propria Agenzia/Compagnia idonea documentazione per ottenere il rilascio della relativa appendice (in genere il certificato di assicurazione e relativa camper camperlife rivista camperisticarta verde - in passato era richiesto anche il contrassegno). I termini di applicabilità, gli eventuali costi e le regole temporali per usufruire della “clausola della sospensione” sono dettati dalle Condizioni di ogni singola Compagnia. Al momento si accomunano tutte nel termine ultimo di recupero del contratto che coincide nella riattivazione dello stesso entro 12 mesi dalla data di sospensione.

Ma cosa sta cambiando e perché? In data 04/09/2018 i giudici della Corte Europea hanno depositato la sentenza relativa alla causa C-80/17 (detta anche pratica Juliana). Il caso Juliana, posto all’attenzione dei giudici comunitari, ha origine da un sinistro mortale: la signora Juliana, infatti, per motivi di salute aveva smesso di guidare la sua auto, immatricolata in Portogallo, lasciandola ferma nel cortile di casa, senza presentare l’istanza per il suo ritiro ufficiale dalla circolazione. Il figlio della signora ha però utilizzato il veicolo in tale periodo, causando un incidente dove ha perso la vita insieme ai due passeggeri.

Alla data dell’incidente, l’auto era sprovvista di assicurazione RCA. Il Fundo de Garantia Automóvel (fondo di garanzia automobilistica portoghese) ha indennizzato gli aventi diritto dei passeggeri per i danni derivanti dall’incidente e, ritenendo che la signora Juliana fosse venuta meno al suo obbligo di stipulare un’assicurazione RCA, l’ha chiamata in giudizio, in base al diritto portoghese, chiedendole il rimborso di una somma pari a 437mila euro circa, che lo stesso Fondo aveva versato agli aventi diritto dei passeggeri.

La signora Juliana si è difesa affermando di non essere responsabile del sinistro e che, avendo lasciato il veicolo parcheggiato nel cortile di casa e non intendendo metterlo in circolazione, non era obbligata a stipulare un contratto di assicurazione RCA. La Corte Europea con la sentenza in esame ha rigettato il ricorso della Sig.ra Juliana, dando ragione al Fondo. La portata di questa sentenza potrebbe avere risvolti significativi anche in Italia (dove, ricordiamo, il codice delle assicurazioni prevede la possibilità di non assicurare/sospendere la polizza di un veicolo, se tenuto in luogo privato), poichè in ambito assicurativo il diritto comunitario prevale su quello nazionale e pertanto potrebbe venir meno in assoluto la possibilità di sospendere la polizza del proprio veicolo per i periodi di inutilizzo. Così come la tassa di proprietà (c.d. “bollo”), quindi, anche l’assicurazione RCA dovrebbe sempre essere pagata annualmente per il solo fatto di essere proprietario di un veicolo.

Altro aspetto correlato alla pronuncia della Corte Europea è quello legato al mercato dei ciclomotori, i quali, soprattutto nell’ultimo decennio, vengono acquistati principalmente per uso stagionale e i proprietari o i possibili acquirenti di detta categoria di veicoli, vedendosi negare la possibilità di sospendere la polizza, potrebbero vendere o desistere dall’acquisto di questa tipologia di mezzi.

La sentenza ha lasciato però spazio ad interpretazioni: “[...] qualsiasi veicolo che non sia stato ritirato dalla circolazione, e che quindi risulta idoneo alla circolazione, deve risultare assicurato, anche se si trova inutilizzato e fermo in garage o in un terreno privato”. Ma cosa viene inteso per veicolo non idoneo a circolare? Su questa domanda ci dobbiamo fermare ed attendere che la nuova normativa di riferimento sia pubblicata. Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattarmi tramite la redazione o direttamente scrivendo a etoninelli@toninelli.srl 

Si ringrazia per la collaborazione Giacomo Guasconi, stagista c/o l’Agenzia Toninelli

 

 

Redazione Camperlife