Decreto trasporti: cosa cambia

Al momento in cui scriviamo, l'iter di conversione è in dirittura di arrivo e ci sono alcune certezze: vediamo allora cosa cambia per il cittadino e quali sono le principali e più importanti modifiche e novità apportate dal testo in esame, soprattutto in merito alla mobilità urbana Ripristino dell'ecobonus per l'acquisto di autovetture a basse emissioni, nuove ed usate ed anche per veicoli privati e commerciali. Viene apportata una "stretta" sull’uso dei monopattini, con l'introduzione del divieto di parcheggio sui marciapiedi e nelle zone di sosta, oltre alla riduzione della velocità massima da 25 a 20 km/h, che scende a 6 km/h in caso di utilizzo in aree pedonali; viene inoltre introdotto l'obbligo del casco per i minorenni, quello della luce di posizione e del giubbotto catarifrangente di notte, oltre a prevedere la confisca del veicolo in caso di monopattino "truccato".

La validità del cosiddetto foglio rosa per le esercitazioni di preparazione alla prova pratica di scuola guida sarà esteso da sei mesi ad un anno. Inoltre, l'esame di abilitazione alla guida si potrà ripetere tre volte, anziché due come attualmente previsto; fino ad oggi, infatti, dopo due prove fallite rimane valido l'esame teorico, ma occorre comunque fare nuovamente domanda alla Motorizzazione Civile, con conseguente pagamento dei relativi diritti. Molto importante e da non sottovalutare anche la stretta sulle violazioni riguardanti l'occupazione abusiva degli stalli per disabili, che prevede l’inasprimento fino al raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria ed un incremento, superiore fino a tre volte, della decurtazione dei punti tolti dalla patente che passa dagli attuali due a sei. Inoltre sarà possibile, per i veicoli al servizio di persone con disabilità munite di idoneo contrassegno-speciale, di sostare gratuitamente negli stalli a pagamento, qualora siano indisponibili quelli ad essi riservati.

Infine, saranno inseriti nel Codice della Strada anche i parcheggi-gratuiti (c.d. parcheggi/pass rosa) per le donne in stato di gravidanza e per i genitori di bambini di età inferiore a due anni: questi stalli sono presenti in Italia già da qualche anno, ma mentre finora la loro regolamentazione era affidata ai Comuni, che potevano stabilirne numero, collocazione e l’eventuale gratuità), d’ora in poi la amministrazioni locali dovranno adeguarsi in maniera omogenea al nuovo dettato normativo.

Con le nuove previsioni si potrà effettuare serviziotaxi anche con motocicli, velocipedi, motoveicoli, biciclette e risciò e viene introdotta anche una nuova disciplina per le targhe-prova. In particolare, la legge modifica l'articolo 98 del C.d.S. prevedendo l'utilizzo della targa-prova solo per la circolazione su strada di veicoli non immatricolati e di quelli che siano già muniti di carta di circolazione (ex artt. 93, 110, 114) o di certificato di circolazione (ex art. 97) nel solo caso in cui tali veicoli circolino su strada per operazioni inerenti a prove-tecniche, sperimentali/costruttive, dimostrazioni/trasferimenti o per ragioni di vendita/ allestimento. Quindi, in breve, è autorizzato l'uso della targa prova anche per i veicoli già immatricolati ed assicurati (obbligo di legge): in caso di danni cagionati a terzi, durante la circolazione di prova, per le sole modalità sopra previste, dovrà rispondere l'assicurazione della targa prova. Il decreto prevede molte altre piccole correzioni e nuove introduzioni, ma quelle fin qui presentate sono le più rilevanti ed anche le più attese.

Inoltre possiamo anticipare che prossime modifiche alle norme del Codice della Strada verranno introdotte negli anni a venire, ad iniziare dalla recente Direttiva Europea (che si conforma a tre sentenze della Corte Europea) che elimina l'uso esteso della sospensione dell'assicurazione e che dovrà essere recepita entro il 2023. Ma su questo argomento avremo modo di tornare in un prossimo articolo.

Eleonora Toninelli