Cosa succede se il camper si incendia? | L'Assicuratore risponde

A marzo in Liguria è andato a fuoco un rimessaggio che ha coinvolto circa 200 veicoli. Come ci si deve comportare con l’assicurazione in questi casi?   

Buongiorno, ho appreso dell’incendio nel rimessaggio in Liguria avvenuto all’inizio del mese di marzo di quest’anno. Mi sono domandato, visto che durante l’inverno sospendo la mia polizza, se sarei stato comunque assicurato dal rimessaggio qualora fosse stato coinvolto anche il mio mezzo.
Christian B.

Incendio: un argomento del quale non ci si stanca mai di parlare.
La notizia in questione è rimbalzata velocemente sui social, sulle cronache locali e sui notiziari nazionali. Un evento eccezionale, un danno enorme: sono stati coinvolti circa 200 veicoli.
Le richieste di “aiuto” ricevute per ottenere informazioni su come comportarsi e per essere rassicurati sulla propria posizione assicurativa sono state molteplici. 
Certo non è facile comunicare la notizia di aver perso tutto: veicolo, contenuto e soprattutto la propria storia, i ricordi di una vita, dei mille viaggi fatti con la famiglia e la propria “casa in miniatura“.
Ma è ancora più difficile riferire che magari il danno non è coperto da alcuna assicurazione! Sospendere il proprio contratto assicurativo porta il vantaggio di “recuperare” il periodo di inutilizzo del veicolo, facendo “slittare” la scadenza della propria polizza. Ma siamo proprio sicuri di risparmiare e soprattutto di essere tutelati comunque?
Nel caso specifico, il rimessaggio è responsabile (anche se dovrà essere accertata una sua reale responsabilità dell’accaduto) non dimenticando i contenuti del regolamento che si è accettato e sottoscritto.
Infatti qualora il rimessaggio abbia previsto da contratto e con specifiche clausole un obbligo assicurativo da parte del cliente magari anche con l’obbligatorietà di ricevere una “manleva - Rinuncia di rivalsa” nei propri confronti, sarà difficile richiedergli dei danni se, dopo aver accettato e sottoscritto tali clausole, abbiamo provveduto a sospendere il nostro contratto.
Contrariamente se al momento del deposito non viene richiesta nessuna “tutela personale“, in virtù della responsabilità assunta per l’acquisizione di “beni in consegna e custodia” (a esclusione dei cd “casi fortuiti“), è possibile richiedere l’indennizzo al proprio rimessatore.

Ma la domanda adesso si ribalta.
Nel momento in cui abbiamo lasciato il nostro veicolo in deposito, ci siamo accertati se il rimessaggio è assicurato e, in caso affermativo, per cosa e in quale forma (valore intero o primo rischio)?
In caso di eventi sarà in grado di tutelarci? Troppo spesso si pone l’attenzione sul “risparmio” (inteso come costo del rimessaggio o della propria assicurazione) a discapito di tutela, garanzie e servizi.
Da non dimenticare che in caso di incendio non ci deve preoccupare la sola perdita del nostro veicolo: qualora la responsabilità dell’accaduto sia nostra, non sono da sottovalutare i danni che possiamo arrecare a terzi (altri veicoli, strutture, ecc) oltre a possibili danni da inquinamento (che come in questo caso ha visto, con una ordinanza del Sindaco di zona, un divieto di utilizzo dell’acqua per fini alimentari per un possibile inquinamento delle falde acquifere). Pertanto sospendere il contratto, anche nella convinzione “tanto ce l’ho nel giardino di casa“, può crearci un’ulteriore responsabilità che magari fino ad oggi non avevamo mai tenuto in considerazione. Per qualsiasi ulteriore specifica o necessità potete contattarmi tramite la redazione oppure scrivendo direttamente a etoninelli@agenzietoninelli.it.

Eleonora Toninelli

 

Redazione Camperlife