Con effetto dal primo luglio 2020 (legge 19 dicembre 2019, n. 157), è ufficialmente in vigore la nuova soglia massima per i pagamenti in contanti.
Sono state modificate le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore. Il nuovo importo è fissato a 2.000,00 euro: questa è la soglia massima per le transazioni “cash”, destinata comunque a scendere ancora da gennaio 2022 quando il limite sarà di 1.000,00 euro.
Ma nella vita quotidiana cosa cambia? Dal punto di vista pratico non ci sono novità di rilievo: è tuttavia utile riepilogare la disciplina anche alla luce dei chiarimenti che si sono succeduti in questi anni. In particolare dobbiamo ricordare che:
• è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore quando il valore del trasferimento sia pari o superiore ad euro 2.000,00.
• gli assegni bancari o postali di importo pari o superiore a 1.000,00 euro devono recare sempre l’indicazione del nome e cognome o Ragione sociale del beneficiario, nonché la clausola di non trasferibilità.
Nessun ambito è escluso da tale norma: per quanto riguarda l’ambito assicurativo, è necessario rammentare:
▪ il divieto assoluto per tutte le tipologie di polizze di pagare con assegni bancari o postali privi della clausola di non trasferibilità di qualsiasi importo essi siano.
Il divieto assoluto, nei Rami Vita, di pagare i premi in contanti.
Nei Rami Danni (ad es. RCA, Garanzie accessori, polizze Casa, Impresa, Infortuni, etc.) il pagamento in contanti è consentito esclusivamente per importi inferiori a:
- 750,00 euro annui per ciascun contratto rami danni diversi dal ramo responsabilità civile auto.
- 2.000,00 euro per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.
Pertanto nei casi in cui i pagamenti superino i limiti sopra indicati dovranno essere utilizzati i seguenti strumenti:
• assegno con clausola di non trasferibilità recante il nominativo del beneficiario.
• Bancomat, carta di credito.
• Bonifico.
In ogni caso in merito ai pagamenti dei premi assicurativi relativi alle polizze del ramo responsabilità civile auto (RCA) e per le relative garanzie accessorie (Incendio, Furto, eventi Speciali, Tutela legale, Assistenza, etc.), si precisa che la soglia di 2.000,00 euro rileva solo con riferimento al singolo rapporto assicurativo.
Non c’è violazione nel caso di pagamento di premi in forma rateizzata: la soglia di 2.000,00 euro rileva solo con riferimento a ciascuna rata, senza considerare l’importo dell’intero premio da corrispondere.
L’invito è di porre la massima attenzione anche perché le sanzioni amministrative previste sono molto elevate. Le multe andranno da un minimo di 3.000,00 a un massimo di 50.000,00 euro sulla base della gravità dell’infrazione commessa. Attenzione perché nella violazione sono coinvolti entrambe le parti, pertanto sia chi riceve il pagamento ma anche chi lo effettua! n