Fido, non solo coccoloni, scopriamo la normativa da conoscere nel malaugurato caso i nostri amici fedeli (e pelosi) si trovassero a discutere con i loro consimili.
Contrariamente a quanto molti pensino, il proprietario del cane -o chi lo ha in custodia- è sempre tenuto a rispondere dei danni o delle malefatte combinate da Fido. La Legge nell’articolo 2052 del Codice Civile prevede che “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Il caso fortuito è da intendersi come qualcosa di inevitabile o estraneo all’animale e di chi lo sta gestendo, come ad esempio uno scoppio (pensiamo ai fuochi d’artificio e quanto sono temuti dagli animali da compagnia), che spaventa il cane e lo induce a scappare. Se il nostro cane è affidato ad un'altra persona, è quest’ultima che verrà chiamata in causa a risarcire in caso di danni recati dall’animale. Inoltre l’Articolo 672 del Codice Penale punisce con una sanzione amministrativa chiunque lasci libero il cane, non lo custodisca con le corrette precauzioni (anche animali pericolosi) o lo affidi a persone inesperte. Per tutelare quindi cane e proprietario è consigliabile affidarsi sempre a professionisti e stipulare delle assicurazioni.
Spesso si chiede aiuto all’amico, al vicino di casa o allo studente per portare a passeggio il nostro amico a quattro zampe, però dobbiamo essere consapevoli dell’enorme rischio a cui andiamo eventualmente incontro se non abbiamo una copertura assicurativa adeguata.
Il lavoro di Dog Sitter, svolto professionalmente (con partita IVA e assicurazione) è molto impegnativo e di grande responsabilità, soprattutto per il fatto che molto spesso i proprietari non sono a conoscenza delle normative e lasciano in affido cani sprovvisti di assicurazione. Inoltre la Legge del 14 agosto 1991 n.281, ha reso obbligatoria l’iscrizione del cane all’Anagrafe Canina della regione di residenza. Il proprietario è obbligato a denunciare il possesso dell’animale, sia di razza che meticcio, e di microchipparlo. All’iscrizione corrisponderà un codice di riferimento registrato legato all’animale. Sussiste inoltre l’obbligo di denunciare l’eventuale smarrimento del cane, il decesso o il cambio di padrone. Anche in questo caso l’inosservanza di molte di queste Leggi Regionali comporta il pagamento di sanzioni.
Nei viaggi poi, il libretto sanitario e/o il passaporto (per i viaggi oltre confine) è necessario averli sempre con noi, perché sono documenti che attestano lo stato di salute del cane e contengono l‘elenco delle vaccinazioni fatte. La vaccinazione antirabbica non è obbligatoria in Italia ma in molti Paesi il focolaio della rabbia è ancora presente. Prima di partire è sempre meglio informarsi per capire se la vaccinazione sia richiesta nei luoghi di destinazione. In alcune compagnie navali, ad esempio, è obbligatoria per il trasporto di animali.
Se il nostro cane dovesse essere morso o graffiato da un animale sconosciuto, per la profilassi della rabbia (secondo il Regolamento della Polizia veterinaria D.P.R 08 Febbraio 1954 n. 320) dovrà essere tenuto in osservazione sei mesi, invece se fosse già vaccinato, questo periodo potrà essere ridotto a due mesi.
Le procedure variano a seconda del fatto che l’animale risulti registrato, se vaccinato oppure sospettato di essere affetto da rabbia. Mentre siamo a passeggio con il nostro cane potrebbe capitarci di incontrare un animale randagio, soprattutto nelle campagne o nei dintorni dei centri urbani. In Italia purtroppo le cifre dell’abbandono degli animali da compagnia sono allarmanti, e stanno superando i 100.000 casi l’anno.
Se dovessimo imbatterci in un cane smarrito o abbandonato, il buon senso civico impone di contattare immediatamente il canile sanitario o municipale più vicino. La Polizia Municipale competente in materia di randagismo o i Carabinieri di zona sono tenuti ad intervenire; è consigliabile avvisare anche le Guardie eco-zoofile appartenenti ad associazioni come l’Enpa o l’ Oipa.
Lo sapevi che…
In caso di zuffa tra due cani, entrambi gli animali devono essere tenuti in osservazione per dieci giorni…
Se il cane provoca delle lesioni mordendo una persona o un animale durante una zuffa, oltre al periodo in osservazione, su richiesta del proprietario il veterinario della Asl, valutata la situazione, può concedere l’osservazione domiciliare a patto che il proprietario durante i dieci giorni possa garantire un’adeguata custodia del cane e il rispetto di alcune procedure che sono: l’animale non deve essere sottoposto a vaccinazioni, non deve essere spostato in un altro luogo (ossia diverso da quello predisposto per l’osservazione), dovrà avvisare il veterinario Asl di qualsiasi cambiamento comportamentale o sintomo anormale dello stato di salute, il caso di fuga o la morte. Se il nostro cane viene danneggiato dal morso di un altro animale si ha il diritto di chiedere il risarcimento all’altro proprietario, sia che risulti munito di assicurazione o meno. Lo stesso avviene se subiamo noi un’aggressione che ci provoca lesioni personali, facendo denuncia alle autorità competenti per ottenere il risarcimento