Cosa succede se si acquista un camper presso un punto vendita che rischia la bancarotta? Qual è il reale rischio di essere coinvolti nella pratica?
Più o meno sei mesi fa ho comprato un camper usato. Sono venuto solo successivamente a sapere che il concessionario naviga in cattive acque e mi è stato detto che, nonostante la consegna dell’autocaravan e il regolare passaggio di proprietà, in base alla legge sulla revocatoria, se il concessionario dovesse fallire entro un anno dalla data di immatricolazione, il mio camper finirebbe nel fallimento ed io avrei due possibilità: pagarlo un’altra volta (per intero) oppure restituirlo. È vero tutto questo?
Marco Romano
Gentile lettore, quanto le hanno riferito non è esattamente vero, ma in parte sì. L’istituto della revocatoria fallimentare è uno strumento creato per tutelare i creditori del fallito, impedendo che quest’ultimo possa sottrarre i beni al soddisfacimento delle legittime pretese dei primi. Purtroppo, però, molto spesso si trasforma in un meccanismo perverso in grado di produrre danni enormi a chi abbia avuto la sventura di intrattenere rapporti commerciali con il fallito nell’ultimo anno anteriore al fallimento. Basti pensare a chi, comprata la casa da un’impresa successivamente fallita, può vedersi sfumare i risparmi di una vita solo perché ha concluso un acquisto con un imprenditore disonesto o anche soltanto incapace. Ad ogni buon conto, in sostanza, la regola è questa: se l’imprenditore (in questo caso il rivenditore di camper) dovesse fallire, allora il curatore fallimentare potrebbe chiedere al Tribunale una sentenza per far revocare tutti gli atti di compravendita eseguiti entro l’anno precedente alla sentenza dichiarativa di fallimento in cui “le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso”. Il che, tradotto, vuol dire che se Lei avesse comperato il camper pagando un prezzo inferiore di un quarto al suo valore di mercato, allora la vendita potrebbe essere revocata dal Giudice Fallimentare. Il camper se lo riprende il fallimento e il prezzo da lei versato le sarebbe restituito in una percentuale uguale a quella riconosciuta agli altri creditori (la cd. “par condicio creditorum”). Inoltre possono essere revocati, con le stesse conseguenze sopra descritte, anche tutti quegli atti di compravendita eseguiti nei sei mesi precedenti alla dichiarazione di fallimento anche se il prezzo pagato dovesse essere congruo, a condizione che il fallimento provi che l’acquirente sapeva che il venditore era prossimo a fallire. Tecnicamente, si dice che “era a conoscenza dello stato di insolvenza”. Nel Suo caso, i sei mesi sono quasi trascorsi e il venditore non è ancora fallito. Quindi, almeno uno dei due scogli può dirsi superato. L’altro, quello dell’anno dal fallimento, presuppone che vi sia una sproporzione tra l’importo pagato e il valore del camper. Se il camper fosse nuovo, ci sono i listini delle case produttrici a fissarne il valore, mentre su un veicolo usato sono talmente tante le variabili che entrano in gioco, che stabilire quale sia il reale valore del veicolo mi pare impresa assai ardua, che resterebbe tutta a carico di un eventuale fallimento. Insomma, che dirle? Incrociamo le dita, speriamo che il concessionario continui a operare regolarmente e aspettiamo che l’anno passi.
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