anche diversi inconvenienti; se, infatti, è vero che non abbiamo più l'obbligo di esporre il tagliando assicurativo sul parabrezza anteriore del nostro veicolo, d'altro canto dobbiamo comunque ricordare di tenere sempre a portata di mano alcuni documenti, in modo da poterli esibire in caso di controllo da parte delle autorità di Polizia, per non incorrere nel rischio di una sanzione!
Sul punto, un lettore ci riferisce che mentre si tro- vava in vacanza, è stato fermato da una pattuglia per controlli di routine. Alla richiesta da parte degli agenti di esibire il certificato di assicurazione, il conducente-proprietario non la rinveniva all'inter- no del suo portadocumenti né tantomeno nel vano portaoggetti del veicolo; quindi riferiva di non averla, asserendo che non era più obbligatorio tenerla a bordo…
Risultato: le Autorità gli hanno (giustamente) comminato una sanzione per mancata esibizione del certificato di assicurazione.
Pertanto è bene ricordare che dal18 ottobre 2015 è cessato sì l'obbligo di esposizione del contrassegno di assicurazione RCA prevista per legge per tutti i veicoli a motore, ma comunque resta fermo l'obbli- go, ex art. 180 del Codice della Strada, di conservare a bordo del veicolo il certificato di assicurazione, per poterlo esibire in caso di accertamento. Aggiungiamo, inoltre, che, sempre in caso di accer- tamento/controllo da parte delle Autorità, gli auto- mobilisti possono dimostrare di avere ottemperato all'obbligo di assicurazione esibendo il certificato assicurativo, che prevale sempre rispetto a quanto accertato o contestato a seguito di consultazio- ne della banca dati delle coperture RCA (si veda il combinato disposto dall'art. 31, comma 2bis, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, e della legge di conversione 24 marzo 2012 n. 27, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività).
Riepilogando, quindi, a norma dell'articolo 180 del Codice della Strada, si specifica che, per po- ter circolare senza timore di incorrere in conte- stazioni e quindi in sanzioni, il conducente deve avere con sé:
- la carta di circolazione;
- il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;
- la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo (ed anche lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2);
- l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera, unitamente ad un documento personale di riconoscimento;
- il certificato di assicurazione obbligatoria (da tenere sempre a bordo del veicolo);
- carta verde (se si viaggia nei paesi in cui vale l'estensione).
Sulla carta verde è utile aggiungere che, causa emergenza Covid-19, in data 01/07/2020, l'Assemblea Generale del Council Of Bureaux ha sancito la possibilità per i Paesi membri di emetterla stampandola su una sola facciata ed in bianco e nero.
Il nostro Paese, tramite l'U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano) ha deciso di rilasciare le carte-verdi in colore nero su sfondo bianco e di lasciare il retro della stessa completamente bianco.
La nuova modalità di stampa non è obbligatoria a livello nazionale, ma gli Stati aderenti al Sistema della Carta Verde che decideranno di non modificare il formato dovranno comunque accettare le carte-verdi stampate con la nuova modalità.