Protezione da eventi socio-politici

Tra le tante garanzie accessorie da inserire sul proprio contratto ne troviamo una, quella relativa agli eventi socio-politici, che permette di ottenere il rimborso dei danni subiti a seguito di manifestazioni, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, ed in taluni casi atti vandalici in genere e comunque dolosi.

Si comprende pertanto che l'evento socio-politico può verificarsi per una molteplicità di situazioni anche molto diverse tra loro, la cui distinzione avviene spesso solo all'interno dei fascicoli informativi; infatti, spesso quest'ultimi contemplano solo quelli a seguito di manifestazioni, scioperi o sommosse; taluni estendono la garanzia anche all'atto vandalico in genere, quello che si verifica solo se sono colpiti una moltitudine di veicolo (tipicamente, tutti gli specchietti retrovisori rotti in una stessa strada); infine, talune Compagnie inseriscono anche l'atto vandalico doloso, quello che colpisce soltanto il proprio veicolo.

L’evento più frequente è sicuramente quest’ultimo: l’atto vandalico è definito nel Codice delle Assicurazioni come il deturpamento, il danneggiamento o l'imbrattamento del veicolo, per puro gusto di distruzione, così come disciplinati dal combinato disposto degli artt. 635 e 639 del Codice Penale.

Atto vandalico o danno da circolazione? Bisogna stare attenti alla natura dei danni riportati, in quanto non sempre siamo in presenza di danni da azione vandalica. C’è infatti una netta differenza tra le due tipologie di danno. Ma come distinguerle? Il classico esempio di danno da circolazione è il danneggiamento del mezzo a seguito di un urto provocato da un altro mezzo in fase di manovra nel parcheggio. In questo caso, il danno non è riconducibile ad atto vandalico in quanto rientra nella responsabilità civile della circolazione. Se il conducente dell'altro veicolo non ha lasciato nessun riferimento di contatto, l'unica garanzia che tutela tali eventi è la garanzia Kasko (ricordiamo che quest'ultima garanzia non può essere abbinata alle caravan/ roulotte).

Questo conferma, come detto, che l'atto vandalico va collocato all’interno di rigide fattispecie di reato disciplinate dal Codice Penale. Tra gli eventi più frequenti possiamo indicare il graffio provocato sulla fiancata (ad esempio da chiavi, chiodi o altri oggetti metallici appuntiti), danni agli pneumatici, evidentemente tagliati o trinciati, fino ad arrivare all’imbrattamento della carrozzeria con vernice e casi simili.

Per procedere con l'apertura di un sinistro per atto vandalico occorre necessariamente presentare alla propria Agenzia o Compagnia di Assicurazione la denuncia sporta presso le Autorità competenti (denuncia che dev'essere sempre accolta, poiché il danneggiato dà notizia di un reato perseguibile d'ufficio alle autorità), che provvederà ad aprire la pratica ed a nominare un perito, il quale dovrà stabilire, oltre al quantum del danno, anche la natura dello stesso. Alla garanzia viene applicata una franchigia od uno scoperto, che in fase di liquidazione del danno, rimane in carico al proprietario del veicolo.

Inoltre non va dimenticato di verificare se la propria copertura assicurativa (dato rilevabile all'interno del fascicolo informativo) prevede anche l'applicazione del degrado, provocando spesso il sinistro da atto vandalico un danno parziale, che coinvolge solo parte del veicolo, e pertanto in fase di liquidazione del danno la somma risarcita verrà ridotta in base a tale principio, qualora non diversamente disciplinato dalle condizioni contrattuali. Sul mercato esistono coperture che estendono la garanzia anche ai danni arrecati agli accessori non di serie, stabilmente installati sul veicolo. Come sempre è necessario verificare le singole estensioni sulle condizioni contrattuali, in modo da valutare il giusto prodotto ed essere certi di quanto assicurato!

Si ringrazia Giacomo Guasconi, collaboratore presso Toninelli Srl Agenzie di Assicurazioni, per il contributo alla realizzazione dell’articolo.

Eleonora Toninelli